ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data del verbale di inizio attività, con facoltà di recesso unilaterale da parte di DTT, senza oneri aggiuntivi per la Società, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all’Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all’Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso
In caso di recesso unilaterale, si applica "Art 109 , comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016" ?
"il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture"